L’estensione della tutela contenuta negli artt. 18-27-quater del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) alle microimprese è stata realizzata introducendo la definizione di microimprese nella sezione del Codice dedicata alle pratiche commerciali scorrette e disponendo che le norme ivi contenute trovino applicazione anche alle pratiche scorrette tra professionisti e le microimprese.Conseguentemente, il Codice del consumo diventa, sotto questo profilo, fonte di disciplina anche dei rapporti tra imprese. L’impatto delle nuove disposizioni – osserva Assonime, l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni – è rilevante. Infatti, le condotte poste in essere dalle imprese nei confronti di microimprese potranno essere valutate, ed eventualmente essere oggetto di censura, da parte dell’Antitrust . Inoltre, le difficoltà pratiche nella distinzione, nell’ambito delle imprese clienti, di quelle che rientrano nella definizione di “microimprese”, potrebbe portare ad adottare gli stessi accorgimenti per l’intera clientela, stante una definizione “molto ampia” contenuta nel nuovo Codice.
Anche Confconsumatori condivide l’importanza della prescrizione normativa in quanto “la novità si inserisce in un percorso di ampliamento delle tutele sostanziali a favore dei soggetti che, insieme ai consumatori, sono fra gli attori meno forti del mercato. Le microimprese potranno ora rivolgersi all’Autorità Antitrust per denunciare pratiche commerciali ingannevoli e aggressive volte a incidere sulle decisioni di natura commerciale, comprese anche le forniture di servizi non richiesti. Invece, la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita per le microimprese è ancora assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145”.
Tuttavia perché la nuova tutela sia effettiva, Confconsumatori auspica un rafforzamento delle risorse in capo all’Autorità Antitrust perché possa intervenire con tempestività ed efficacia sul mercato, eliminandone gli abusi e le distorsioni.


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