RISPARMIO. Bond argentina, Tribunale Parma: due nuove sentenze a favore dei consumatori
Il Tribunale di Parma ha emesso due nuove sentenze (n. 294/11 e 297/11) a favore di altrettanti risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine. In entrambe il Tribunale ha condannato la banca al risarcimento dei danni (pari nella prima alla complessiva somma € 37.913,75, nella seconda a € 7.579,30 con la deduzione dell’attuale valore dei titoli, oltre interessi). "Sono due sentenze importantissime – ha spiegato l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio i due risparmiatori – perché dimostrano come i titoli argentini non potessero considerarsi sicuri neppure alla fine del 2000. Anzi – continua l’avv. Franchi – vi sono anche decisioni per le quali quei titoli dovevano considerarsi speculativi ed inadeguati per un investitore con scarsa propensione già nel 1998. La seconda sentenza – sempre per l’avv. Franchi – lascia invece perplessi laddove ha escluso in parte del risarcimento perché l’investitore aveva dichiarato di avere aumentato il livello di rischio. Non si vede, infatti, come ci si possa accontentare di dichiarazione rilasciate in fretta, firmando un foglio dove è stata apposta una semplice crocetta. La sentenza – conclude l’avv. Franchi – verrà comunque appellata sul punto".
Secondo il Tribunale, infatti, sarebbe evidente, nei due casi, l’inadempimento dell’istituto per avere consentito al risparmiatore di acquistare quei titoli senza avvertirlo dell’inadeguatezza dell’operazione ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98. Le due operazioni dovevano, infatti, ritenersi inadeguate perché, mentre i due investitori avevano dichiarato una scarsa propensione al rischio, per il Tribunale è dalla fine del 2000 che le agenzie di rating hanno iniziato a collocare quei bond tra i titoli speculativi con incerta possibilità di recupero. Con la seconda sentenza il Tribunale ha non ha peraltro accolto integralmente la domanda del risparmiatore, respingendo la richiesta di restituzione di quanto investito in un’altra e successiva operazione del 12 giugno 2001, perché dopo il compimento della prima l’investitore aveva mutato il suo livello di rischio, dichiarandone un’alta propensione.

