
Contratto con mezzi elettronici, Corte UE: l'obbligo di pagamento al momento dell'ordine deve essere inequivocabile
Contratto con mezzi elettronici, Corte UE: l’obbligo di pagamento al momento dell’ordine deve essere inequivocabile
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea, nel contratto con mezzi elettronici la dicitura deve indicare inequivocabilmente che il consumatore è obbligato a pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine
Per potere essere validamente vincolato da un contratto con mezzi elettronici, il consumatore deve comprendere inequivocabilmente dalla sola dicitura riportata sul pulsante di inoltro dell’ordine che egli sarà tenuto a pagare non appena avrà cliccato su tale pulsante. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’UE, nell’ambito di una controversia che ha coinvolto un consumatore e la Fuhrmann-2, una società di diritto tedesco proprietaria dell’hotel Goldener Anker a Krummhörn-Greetsiel (Germania).
Contratto con mezzi elettronici, la vicenda
Come spiegato dalla Corte UE, in data 19 luglio 2018 un consumatore alla ricerca di alcune camere a Krummhörn-Greetsiel, per il periodo compreso tra il 28 maggio 2019 e il 2 giugno 2019, ha visualizzato sul sito www.booking.com anche quelle dell’hotel Goldener Anker. Il consumatore ha quindi cliccato sull’immagine corrispondente, scegliendo di riservare quattro camere doppie. Dopo aver cliccato sul pulsante «prenoto», ha inserito i suoi dati personali, nonché i nomi delle persone che lo accompagnavano, e ha poi cliccato su un pulsante recante la dicitura «completa la prenotazione». Il 28 maggio 2019 il consumatore non si è presentato all’hotel Goldener Anker.
La Fuhrmann-2, conformemente alle sue condizioni generali, ha quindi addebitato al consumatore le spese di cancellazione per una somma pari a 2.240 euro, fissando un termine di cinque giorni lavorativi per il pagamento di tale importo. Il consumatore non ha effettuato il pagamento della somma richiesta e la Fuhrmann-2 ha adito il Tribunale circoscrizionale di Bottrop (Germania), al fine di recuperare detto importo.
Il Tribunale si è rivolto, quindi, alla Corte di Giustizia.
La sentenza della Corte UE
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che, secondo la direttiva 2011/83, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve fornire, prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e informare espressamente il consumatore che, inoltrando l’ordine, sarà poi tenuto al pagamento.
Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo, la Corte spiega che il pulsante di inoltro dell’ordine, o la funzione analoga, devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile, che indichi che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.
Sarà il giudice del rinvio a verificare se il termine «prenotazione» sia, in lingua tedesca, necessariamente associato all’obbligo di pagamento. Nell’ipotesi negativa – conclude la Corte UE – sarebbe necessario constatare il carattere equivoco dell’espressione «conferma la prenotazione» e, dunque, tale espressione non potrebbe essere considerata una formulazione corrispondente alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», di cui alla direttiva 2011/83.

Scrive per noi

- Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela.
Consumi2022.05.19Editoria, AIE: un libro su 10 venduto nel 2021 è un fumetto
Minori2022.05.19Al via IMPOSSIBILE 2022, Save The Children apre uno spazio di confronto sui diritti dell’infanzia
Tech2022.05.19Garante Privacy multa Uber per oltre 4 milioni di euro
Energia2022.05.19Come far fronte ai rincari con i fari Led solari per i giardini