Le parole del consumatore: Dual Quality

Le parole del consumatore: Dual Quality

Il termine dual quality si riferisce alla promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche. Pertanto i prodotti – spiega l’Unione Nazionale Consumatori – presentano “uguale marca e packaging, tanto da sembrare assolutamente identici, ma diversa qualità“.

Una pratica “ingannevole“, secondo le nuove norme in materia di protezione dei consumatori pubblicate recentemente in Gazzetta Ufficiale, in attuazione della Direttiva UE 2019/2161, che rafforza la tutela in caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

La Direttiva, si ricorda, prevede la modifica del regime sanzionatorio, con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’AGCM in caso di pratica commerciale scorretta. In particolare, la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello. Le nuove norme stabiliscono anche l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Il dual quality nel settore alimentare

L’Unione Nazionale Consumatori spiega come individuare tale pratica nel settore alimentare, con riguardo – ad esempio – “ad alimenti che vengono spacciati uguali ad altri, ma che magari hanno una quantità di pesce o carne inferiori o nei quali vengono utilizzati edulcoranti artificiali rispetto ai naturali”.

Non è semplice riconoscere la presenza di dual quality – avverte l’associazione. “I gruppi alimentari, infatti, non sono obbligati a proporre prodotti identici al 100% nei differenti mercati europei. Ci sono alcune variabili che devono essere considerate – sottolinea – come la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o i gusti dei consumatori di uno specifico Paese”.

L’AGCM, quindi, “per considerare ingannevole e sanzionare la pratica del venditore – spiega l’UNC – dovrà verificare analizzare caso per caso e verificare che l’annuncio, l’etichetta o altri elementi, inducano il consumatore ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso“.


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