Influencer marketing, nuove regole con il Regolamento Digital Chart

Influencer marketing, nuove regole con il Regolamento Digital Chart

Cambiano le regole per l’influencer marketing, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Digital Chart dello IAP, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Ne ha parlato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, in un approfondimento dedicato.

Dal 2019 il Regolamento integra il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, per regolamentare alcune forme di pubblicità diffuse attraverso internet, con particolare riguardo al tema della trasparenza.

Vediamo, quindi, quali sono le nuove regole.

Influencer marketing, le nuove regole per la pubblicità diffusa online

La prima novità, spiega Dona, riguarda la distinzione tra i casi di collaborazione con i brand e il rapporto di committenza.

“Il primo caso è il cosiddetto “Endorsement” derivante da un contratto tra brand e influencer, che (siano essi umani o virtuali) con il proprio intervento possono potenzialmente influenzare le scelte commerciali del pubblico. In questi casi, visto che il creator riceve un corrispettivo (quale ad esempio: denaro, beni, inviti, fruizione di servizi, o altro), deve essere inserita in modo ben visibile, in ogni contenuto diffuso in rete, la dicitura “pubblicità”, oppure “advertising”“.

“Ricordo che – sottolinea Dona – per i contenuti pubblicati online, le diciture devono essere di agevole leggibilità, oltre che per il posizionamento, anche grazie ad accorgimenti grafici, come la scelta dei colori a contrasto rispetto allo sfondo, la dimensione dei caratteri e, in caso di disclaimer a video, la permanenza in sovraimpressione”.

Il Regolamento introduce, inoltre, una novità riguardante gli audio: “Nel caso in cui un audio diffuso in rete abbia natura di comunicazione commerciale, nella descrizione del contenuto deve essere inserita una delle diciture di cui sopra. Inoltre a voce all’inizio della trasmissione deve essere indicato che il contenuto è promozionale“.

Quando il brand offre all’influencer alcuni servizi

Un’altra novità riguarda il caso in cui l’influencer abbia usufruito di determinati servizi offerti dal brand, come vacanze, cene, prodotti gratuiti e così via.

“Nel caso in cui – spiega Dona – il rapporto si limiti all’invio occasionale da parte del brand di propri prodotti gratuitamente o per un prezzo di favore, i contenuti diffusi in rete dall’influencer che citino o rappresentino tali prodotti dovranno contenere – in luogo delle avvertenze di cui sopra – un disclaimer del seguente tenore: “prodotto inviato da … brand”, “product gifted by … brand”, “product sent by … brand””.

Infine, è stato aggiunto un punto specifico sulle “autopromozioni”, ossia i contenuti che riguardano brand e iniziative ideate dallo stesso influencer: “Nel caso in cui l’influencer promuova opere di cui è autore o interprete, oppure prodotti o servizi contraddistinti da un marchio coincidente con il suo nome non è necessaria alcuna avvertenza, poiché quanto forma oggetto della promozione è chiaramente e direttamente riconducibile all’influencer stesso. In ogni altro caso, occorre inserire nei contenuti diffusi un’avvertenza che renda evidente la finalità promozionale degli stessi“.


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