GIUSTIZIA. Corte UE: i commercialisti possono promuovere i propri servizi
Gli Stati membri dell’Unione Europea non possono, attraverso una normativa nazionale, vietare completamente ai dottori commercialisti o esperti contabili di fare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precisando che la direttiva servizi (2006/123/CE), recepita dagli Stati membri entro il 28 dicembre 2009, ha come obiettivo la realizzazione di un mercato dei servizi libero e concorrenziale, senza ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Non è possibile, quindi, imporre divieti assoluti di qualsiasi forma di comunicazione commerciale per le professioni regolamentate che contenta di promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’immagine di un’impresa. Lo scopo ultimo della direttiva è quello di salvaguardare l’interesse dei consumatori migliorando la qualità dei servizi delle professioni regolamentate nel mercato interno.
La sentenza della Corte interviene in una causa francese: il codice francese di deontologia della professione di dottore commercialista vieta a chi esercita la professione di effettuare atti di promozione commerciale dei propri servizi verso un terzo soggetto che non l’abbia richiesto (démarchage), ad esempio durante convegni e seminari. Un divieto del genere, secondo la Corte, deve essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali e configura, quindi, come restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri. Infatti, tale divieto può ledere in particolare i professionisti di altri Stati membri, privandoli di un mezzo efficace di penetrazione del mercato francese.

