
Come usare l'Ecobonus previsto dal decreto rilancio
Ecobonus 110%, cosa e quanto si può detrarre dagli interventi?
Quali sono gli interventi “importanti” per i quali è possibile richiedere l’ecobonus 110% secondo quanto previsto dalla normativa? La sintesi del CTCU
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha istituito l’Ecobonus al 110% per i lavori eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su condomini o singole unitá abitative destinate ad abitazione principale.
I costi degli interventi potranno essere utilizzati come detrazioni fiscale ripartita in 5 anni (e non in 10 anni come previsto per gli altri interventi di risparmio energetico o di ristrutturazione) oppure come sconto in fattura con cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
Ma quali sono nello specifico gli interventi “importanti“ previsti dalla normativa che consentono di godere dell’ecobonus 110%? Il CTCU ha sintetizzato gli aspetti principali della normativa.
Cappotto termico e caldaie efficienti
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione.
- la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti.
Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%
Tali interventi godono dell’Ecobonus 110% a condizione che siano eseguiti contestualmente a uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o ad interventi di miglioramento sismico e nello specifico:
– impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; – sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo. - le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.
Chi può godere dell’Ecobonus 110%?
Possono godere dell’Ecobonus 110% le singole unitá immobiliari adibite ad abitazione principale e i condomini, quindi sono esclusi gli interventi che interessano edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Però c’é da fare un chiarimento, infatti prime case e seconde case che si trovano in un condominio hanno diritto al superbonus 110% per tutti gli interventi di riqualificazione energeti e lavori antisismici.
Come si utilizza l’Ecobunus 110%
Per utilizzare l’Ecobonus sono previste 3 diverse opzioni:
- la possibilità di fruire della detrazione fiscale del 110% in 5 anni, quindi bisognerà pagare gli interventi e i costi fino al 110% verranno recuperati tramite detrazione fiscale;
- lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Accanto all’Ecobonus è prevista la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il bonus facciate 90%, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli già fatti nel 2020.
Scrive per noi

- Non sono una nativa digitale ma ho imparato in fretta. Social e tendenze online non smettono mai di stuzzicare la mia curiosità, con un occhio sempre vigile su rischi e pericoli che possono nascondersi nella rete. Una laurea in comunicazione e una in cooperazione internazionale sono la base della mia formazione. Help Consumatori è "casa mia" fin dal praticantato da giornalista, iniziato nel lontano 2012.
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