Tik Tok, Garante Privacy: altolà alla pubblicità personalizzata basata sul “legittimo interesse” del social network (foto: pixabay)
Tik Tok, Garante Privacy: altolà alla pubblicità personalizzata basata sul “legittimo interesse”
Altolà del Garante Privacy alla pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse su Tik Tok. Provvedimento d’urgenza dell’Autorità: “ è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso”
Altolà del Garante Privacy alla pubblicità “personalizzata” su Tik Tok, basata sui “legittimi interessi” della piattaforma (e non sul consenso degli interessati). Per il Garante Privacy, la base giuridica è inadeguata e c’è il rischio che la pubblicità arrivi anche ai minori.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento d’urgenza adottato il 7 luglio, ha avvertito Tik Tok che “è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso”.
La mossa di Tik Tok, sia detto en passant, sembra fra l’altro confliggere con gli impegni presi e annunciati solo pochi giorni fa con la Commissione europea – TikTok si è di recente impegnata a rispettare le norme europee a protezione dei consumatori, soprattutto per la trasparenza dei contenuti commerciali e per la tutela dei minori.
Tik Tok e la nuova privacy policy
Ma cosa è accaduto? Tik Tok sta cambiando la sua policy privacy sulla pubblicità personalizzata. Nelle scorse settimane il social network ha informato i suoi utenti che, a partire dal 13 luglio, le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da pubblicità “personalizzata”, basata cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su TikTok. Se hai meno di 18 anni, spiegava Tik Tok, non cambia nulla e “potrai comunque attivare o disattivare annunci personalizzati in base alla tua attività su TikTok”.
La promessa della piattaforma: “Dopo queste modifiche, avrai maggiori probabilità di visualizzare annunci più pertinenti ai tuoi interessi”.
Nella nuova privacy policy, spiega il Garante Privacy, Tik Tok prevede come base giuridica per il trattamento dei dati non più il consenso degli interessati, ma non meglio precisati “legittimi interessi” di Tik Tok e dei suoi partner. Il Garante Privacy ha dunque avviato subito un’istruttoria sulla modifica della privacy policy e ha chiesto informazioni al social network.
Pubblicità personalizzata su Tik Tok, l’altolà del Garante Privacy
Per il Garante Privacy, le modifiche di Tik Tok contrastano con le norme europee a protezione dei dati e fanno correre il rischio che la pubblicità “personalizzata” arrivi anche ai minori di 18 anni – in un contesto in cui aggirare l’età è facile.
Sulla base delle informazioni fornite dalla piattaforma, spiega oggi l’Autorità, il Garante ha concluso che «tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva europea 2002/58, la cosiddetta direttiva “ePrivacy” , e con l’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che ne dà attuazione), norme che prevedono espressamente come base giuridica “per l’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente” esclusivamente il consenso degli interessati».
Un aspetto che preoccupa l’Autorità è poi la tutela dei minori iscritti a Tik Tok.
«Le attuali difficoltà mostrate da TikTok nell’accertare l’età minima per l’accesso alla piattaforma – ha osservato l’Autorità – non consentono infatti di escludere il rischio che la pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse raggiunga i giovanissimi, con contenuti non appropriati».
L’azione del Garante Privacy
L’Autorità italiana, avvalendosi di uno dei poteri previsti dal Regolamento Ue, ha pertanto inviato un “avvertimento” formale alla Società, avvisando che un trattamento effettuato sulla base giuridica del “legittimo interesse”, almeno in relazione alle informazioni archiviate sui dispositivi degli utenti, si porrebbe al di fuori della cornice normativa in vigore, con le evidenti conseguenze, anche di carattere sanzionatorio. Il Garante si è riservato di adottare anche provvedimenti di urgenza.
Per quanto riguarda poi l’eventuale intervento delle autorità europee, il Garante spiega che la violazione della direttiva “ePrivacy” ha permesso di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr, che avrebbe visto l’esercizio dell’iniziativa da parte dell’Autorità di protezione dati irlandese, paese ove Tik Tok ha fissato il proprio stabilimento principale. In ogni caso, poiché anche il trattamento di informazioni diverse rispetto a quelle archiviate sui dispositivi degli utenti sulla base del legittimo interesse appare incompatibile con la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali – in questo caso quella dettata dal Gdpr – il Garante ha contestualmente informato il Comitato europeo delle autorità di protezione dei dati personali e l’Autorità irlandese, perché valutino le ulteriori iniziative da intraprendere.

