Violenza sulle donne, Amnesty: il sesso senza consenso è stupro
#Iolochiedo è la campagna lanciata da Amnesty International Italia e rivolta al Ministro della Giustizia, affinché venga modificato l’articolo 609-bis del codice penale per considerare reato qualsiasi atto sessuale senza consenso
Sono ancora forti nel nostro Paese gli stereotipi di genere e i pregiudizi che addebitano alla donna la responsabilità di una violenza subita. Per questo motivo Amnesty International Italia ha lanciato #Iolochiedo, una campagna rivolta al Ministro della Giustizia affinché la legislazione italiana si adegui agli standard internazionali e, in particolare, alla Convenzione di Istanbul e per chiedere “la revisione dell’articolo 609-bis del codice penale, affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile, adottando un modello che valorizzi l’elemento del consenso della persona offesa e non la violenza o la minaccia”.
Un’iniziativa volta anche a sensibilizzare e rendere consapevoli le nuove generazioni sul tema del “consenso” e dello stupro e sulla necessità di combattere gli stereotipi di genere.
“Per contrastare le violenze sessuali è necessario anzitutto cambiare gli atteggiamenti sociali basati sulla discriminazione di genere e sulle relazioni di potere di genere, e contrastare la cosiddetta cultura dello stupro, intesa come normalizzazione della violenza sessuale – afferma Amnesty International Italia. – Per questo, chiediamo che oltre alla modifica della norma del codice penale che regola la violenza sessuale siano messe in atto misure per promuovere una cultura del consenso come sinonimo di condivisione e rispetto”.
Violenza contro le donne, ancora troppi pregiudizi
Secondo un’indagine Istat, realizzata nel 2019, addirittura il 39,3% della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Ed anche la percentuale di chi pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire è elevata (23,9%).
Il 15,1%, inoltre, è dell’opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte responsabile.
Per il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false (uomini, 12,7%, donne, 7,9%); per il 7,2% “di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì”, per il 6,2% le donne serie non vengono violentate.
L’1,9% ritiene che non si tratta di violenza se un uomo obbliga la propria moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.
Il concetto di “consenso” nella Convenzione di Instanbul
Secondo quanto sottolineato da Amnesty all’interno della campagna #Iolochiedo, la normativa italiana attualmente considera lo stupro un reato solamente nel caso in cui sussistano l’elemento della violenza, della minaccia, dell’inganno o dell’abuso di autorità e non nel caso di un “rapporto sessuale senza consenso”.
“L’Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel settembre del 2012, il Parlamento l’ha ratificata nel 2013 ma nonostante ciò la legislazione non è ancora stata modificata secondo le direttive del documento – commenta Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International Italia. – A nostro avviso è importante completare questo passaggio perché il trattato di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne”.
In particolare, l’organizzazione fa riferimento all’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul, il quale specifica che il consenso “deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.
La relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul chiarisce, inoltre, che i procedimenti giudiziari “richiederanno una valutazione sensibile al contesto delle prove per stabilire, caso per caso, se la vittima abbia liberamente acconsentito all’atto sessuale compiuto”
“Il consenso – sottolinea Amnesty – è un accordo volontario per impegnarsi in una particolare attività sessuale, può essere revocato in qualsiasi momento e può essere concesso liberamente e sinceramente solo laddove il libero arbitrio di una delle parti consenzienti non sia sopraffatto da circostanze coercitive e quando la persona sia effettivamente in grado di esprimerlo”.