Corte dei conti europea: “Blocchi geografici ingiustificati nel commercio elettronico” (Foto picjumbo.com per Pexels)
Corte dei conti europea: “Blocchi geografici ingiustificati nel commercio elettronico”
I consumatori europei continuano a essere ostacolati da blocchi geografici ingiustificati. La relazione speciale della Corte dei conti europea su geoblocking e commercio elettronico
Il geoblocking nel commercio elettronico è ancora un problema. E i consumatori europei continuano a essere ostacolati da blocchi geografici ingiustificati, che limitano la loro libertà restringendo l’accesso a beni e servizi online. È la conclusione cui giunge una nuova relazione della Corte dei conti europea per la quale “con l’adozione del regolamento sui blocchi geografici, sono stati compiuti progressi nel rispondere alle esigenze dei consumatori e dei professionisti, ma restano da sciogliere nodi relativi alla corretta e uniforme attuazione del regolamento”.
I blocchi geografici limitano la libertà dei consumatori
Il regolamento sui blocchi geografici del 2018 si prefiggeva di far fronte alla discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, ma la sua applicazione pratica – spiega la Corte – continua a incontrare difficoltà negli Stati membri.
Il fenomeno dei blocchi geografici, che limitano la possibilità di usufruire di servizi online da uno Stato Ue all’altro, limita l’accesso dei consumatori ai servizi e ostacola il mercato unico digitale. La valutazione fatta dalla Corte dei conti europea è che, nonostante i progressi, ci siano ancora difficoltà nell’attuare in modo omogeneo il regolamento sul geoblocking. Per la Corte “le disposizioni volte a imporre il rispetto della normativa dovrebbero essere rese più stringenti e omogenee” e “i consumatori dovrebbero essere informati meglio delle opzioni di tutela e sostegno a loro disposizione”. La Corte raccomanda inoltre di esaminare la possibilità di estendere le norme contro i blocchi geografici a settori quali i servizi audiovisivi, che non sono ancora coperti.
«I blocchi geografici limitano le opportunità e le scelte dei consumatori, provocando insoddisfazione tra molti di essi ed ergendo barriere al libero scambio di beni e servizi nel mercato unico digitale dell’UE – ha dichiarato Ildikó Gáll-Pelcz, il Membro della Corte dei conti europea responsabile dell’audit – Vi sono norme dell’UE volte a impedire tale fenomeno, ma la Corte ha riscontrato carenze nella loro applicazione pratica”.
Il blocco geografico si verifica, ad esempio, se i professionisti di uno Stato europeo bloccano o limitano l’accesso alle interfacce online, a siti internet o applicazioni, a clienti di altri Stati Ue, oppure quando le condizioni d’uso variano a seconda della residenza del cliente. Il regolamento del 2018, spiega la Corte, riconosce che questa pratica “può essere giustificata in alcuni casi, ad esempio quando gli Stati membri hanno requisiti di legge diversi (quali limiti di età differenti per l’acquisto di bevande alcoliche) o perché un professionista decide di non vendere i propri prodotti a clienti di altri Stati membri”.
Ma “in assenza di giustificazione, le norme UE vietano invece ai professionisti che vendono a residenti dell’UE di adottare la pratica del blocco geografico nei loro confronti”.
Quali carenze ci sono? Se gli utenti sono imprese, può diventare difficile dirimere le controversie perché non è chiaro chi può prestare assistenza, specialmente in caso di professionisti non Ue che operano nell’Unione. In generale, spiega la Corte, “clienti e professionisti non conoscono a sufficienza le opzioni di tutela dei consumatori e possono non essere al corrente del fatto che vi sono organismi a livello locale e dell’UE in grado di venir loro in aiuto”.
Alcune volte non sono chiare le norme sulla giurisdizione dunque è difficile stabilire chi debba imporre sanzioni in caso di violazioni – se il paese del consumatore o quello del professionista. Variabilità c’è anche nelle sanzioni, con forti differenze fra gli Stati membri Ue: si va da 26 euro a 5 milioni di euro, in alcuni casi a seconda del fatturato del professionista. Il fatto che gli Stati membri adottino approcci distinti – conclude la Corte – comporta il rischio di condizioni di disparità all’interno del mercato unico dell’UE.

