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Internet, Corte di giustizia Ue: per installare cookie serve il consenso attivo degli utenti
Per installare cookie serve il consenso attivo degli utenti di Internet. Non è sufficiente dunque la spunta preselezionata, spiega la Corte di Giustizia dell’Unione europea
Per installare cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet. Non basta una casella di spunta preselezionata che il cittadino deve de-selezionare se vuole negare il consenso. È il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che torna a parlare di diritti digitali dei cittadini e si esprime in una controversia sollevata dalle organizzazioni dei consumatori tedesche.

Cookie sul pc: no alla spunta preselezionata
La federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori, spiega la Corte di giustizia, ha contestato davanti alla giustizia l’utilizzo, da parte della società tedesca Planet49, nell’ambito di giochi a premi in linea, di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti di Internet che intendono partecipare al gioco esprimono il loro accordo all’installazione di cookie. Questi sono diretti a raccogliere informazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner della Planet49.
La Corte federale di giustizia della Germania si è rivolga alla Cgue per interpretare il diritto dell’Unione in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
E l’interpretazione data oggi dalla Corte è chiara: serve un consenso specifico all’installazione di cookie. La spunta preselezionata non è sufficiente.
Nella sua sentenza, la Corte infatti dichiara che «il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso».
Il consenso deve essere specifico
La Corte spiega poi che non è «ininfluente» il fatto che le informazioni archiviate o consultate costituiscano o meno dati personali, perché il diritto europeo mira a tutelare l’utente «da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell’apparecchiatura terminale dell’utente a sua insaputa».
La Corte sottolinea perciò che «il consenso deve essere specifico, cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie».
Il periodo di attività dei cookie e la possibilità che terzi vi abbiano accesso, aggiunge la Corte, rientrano fra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare al cittadino.

