Contratti non richiesti: partono domani le misure decise dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per fronteggiare comportamenti scorretti e pratiche aggressive alla base del fenomeno dei “contratti truffa”. Help Consumatori ne ha parlato con Luigi Carbone, componente del  Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La casistica è amplia: si va da forniture di elettricità e gas attivate con firme falsificate e contraffatte, a condizioni contrattuali ottenute con la promessa di grandi risparmi o con la sottrazione fraudolenta di codici identificativi quali il numero di contatore, fino alla mancata applicazione del diritto di recesso. Per porre un argine a tutto questo e tutelare famiglie e piccole imprese, l’Autorità per l’energia è intervenuta con un pacchetto di regole (delibera 153/2012/R/com) che comprende la “black list” dei venditori, l’introduzione di obblighi di verifica della volontà dei clienti e procedure di ripristino per tornare in modo semplice al fornitore precedente. Carbone spiega le misure adottate.

Quali sono le criticità delle liberalizzazioni nel mercato dell’energia elettrica e del gas che hanno portato a queste pratiche di distorsione del mercato?

Distorsioni e criticità si verificano in tutti i processi che coinvolgono interessi rilevanti e la liberalizzazione dei settori energetici con l’apertura alla concorrenza lo è senz’altro. Tuttavia, se  prima dell’apertura alla concorrenza queste problematiche non ci sarebbero state, va anche detto che senza liberalizzazioni non avremmo le opportunità offerte dalla concorrenza, con la possibilità di scelta fra diverse opzioni per tutti noi consumatori.

Le associazioni dei consumatori hanno segnalato che il fenomeno dei contratti non richiesti stipulati nel mercato dell’energia elettrica e del gas è in aumento. Avete numeri al riguardo? Quanti sono i reclami arrivati all’Aeeg?

Le segnalazioni al numero verde 800.166.654 del nostro Sportello del consumatore dell’Autorità (che fornisce informazioni e assistenza ai cittadini) da gennaio 2010 al dicembre 2011 sono state circa 4.800, circa lo 0,1% rispetto agli oltre 3 milioni di famiglie che in quello stesso periodo hanno cambiato fornitore. Anche se potrebbero esserci casi non segnalati, è una percentuale molto bassa.

Il problema è che bastano questi pochi casi per fare molti danni. E’ per questo che il fenomeno va combattuto: perché è odioso e particolarmente grave, in quanto  danneggia i consumatori e mina la fiducia nel mercato e nei confronti dei venditori virtuosi.

Fra le  misure approvate nei giorni scorsi si dà molto risalto all’azione preventiva. Non è invece previsto, ex post, un indennizzo automatico ai clienti vittima di un contratto non richiesto. Perchè?

L’Autorità ha voluto dare molto spazio alla prevenzione, prevedendo norme più stringenti, in particolare per i contratti al telefono e ‘porta a porta’ per i quali più frequentemente si verificano distorsioni e criticità.  Dal 1° giugno, l’operatore stesso dovrà riscontrare, con una telefonata o una lettera di verifica, l’effettiva volontà del cliente di aderire proprio alla sua offerta, in sostanza ottenendo la “prova” dell’accettazione del contratto proposto.

L’obiettivo è di tutelare i  consumatori “dall’inizio’’, prima dell’attivazione di un eventuale contratto non richiesto: per questo abbiamo impostato la nostra regolazione sull’attività di prevenzione con l’obiettivo di aggredire e sconfiggere questo odioso fenomeno, tutelando ulteriormente i  consumatori e rendendo sempre più difficile per gli operatori mettere in atto i “contratti truffa”.

Nel caso in cui si verificasse comunque qualche passaggio non desiderato, le procedure di ripristino introdotte permetteranno di “riavvolgere il film” per il consumatore colpito, consentendogli di tornare al contratto che aveva scelto, come se non si fosse verificato.  Per noi  dunque, rendere nulla l’attivazione non richiesta e ripristinare la condizione contrattuale precedente senza aggravi per il cliente, sono le migliori garanzie  per i consumatori.

Come funziona la procedura di ripristino? Se il consumatore è vittima di un contratto non richiesto con una società di elettricità e gas, deve pagare comunque i consumi che gli vengono addebitati?

Per il cliente vittima di contratto non richiesto, abbiamo previsto un percorso semplificato, per un ritorno veloce, automatico e senza costi al precedente fornitore. Inoltre, i venditori che aderiranno a questa procedura si impegnano a garantire al consumatore -per il periodo di fornitura relativo al contratto “non voluto”-  il diritto al prezzo di tutela scontato di una piccola quota.

L’Autorità ha infatti deciso che alla società di vendita  responsabile di pratiche scorrette non venga riconosciuta la componente relativa alla commercializzazione al dettaglio. In questo modo, i contratti non richiesti non convengono più a nessuno

Fra le  misure approvate nei giorni scorsi  c’è anche una  black list dei venditori. In cosa consiste?

E’ un’operazione sul bene più prezioso che ha un venditore: la sua reputazione. Quindi, da ora in poi, le società con il maggior numero di contratti non richiesti vedranno il loro nome su una “lista nera” che l’Autorità pubblicherà sul proprio sito. Un’operazione di trasparenza per informare i consumatori  ma anche per sottolineare la necessità di una forte attenzione ai comportamenti degli agenti commerciali a tutela della credibilità e immagine delle società di vendita. Questa operazione sulla reputazione si completa con la pubblicazione di una ‘’lista bianca’’, dei venditori virtuosi che aderiranno alle procedure semplificate di ritorno dei consumatori al precedente fornitore.

Quali sanzioni sono previste per gli operatori scorretti?

Con i nuovi obblighi di trasparenza e di diligenza che abbiamo previsto per i venditori, sarà più semplice sanzionare i comportamenti scorretti. Inoltre, per aggredire il fenomeno in modo decisivo, abbiamo previsto che agli operatori inadempienti potranno essere irrogate sanzioni anche esemplari,  commisurate non solo all’entità del danno  ma anche alla gravità  della violazione per il buon funzionamento del mercato.

Quando partiranno e a chi si applicano le misure decise dall’Autorità?

La misure, che si aggiungono alle  tutele già esistenti (come il Codice di condotta commerciale) entreranno in vigore a partire dal 1° giugno, e si applicano ai contratti sottoscritti da tutti i clienti domestici e da tutte le piccole imprese sul mercato libero o in regime di tutela. Da quella data scattano anche norme più stringenti per il personale commerciale delle società di vendita che dovrà esibire un cartellino di identificazione personale e della Società titolare dell’offerta che rappresenta e non potrà dare numeri di telefono diversi da quelli del venditore.

Prevedete una campagna di informazione per “attrezzare” i cittadini a difendersi dai venditori porta a porta che attuano pratiche aggressive?

Stiamo lavorando, insieme alle Associazioni dei consumatori, per la necessaria diffusione delle informazioni e delle tutele previste. Esistono già diversi strumenti –ad esempio il progetto  ‘Energia:diritti a viva voce’  per assistenza e tutela ai consumatori – finanziato con le nostre sanzioni e realizzato da 17 associazioni,

Daremo risalto alle misure previste anche attraverso la partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche e in tutte le occasione in cui sarà possibile informare i consumatori, ricordando non solo che occorre sempre fare molta attenzione a ciò che si firma  ma che esiste il diritto di ripensamento: se si cambia idea e non si vuole più il contratto o se ci si accorge che non era quello che si voleva, sono previsti dieci giorni di tempo per chiedere di annullarlo.


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1 thought on “Autorità energia, Carbone: da domani al via misure contro “contratti truffa”

  1. Benissimo! Ora preoccupiamoci di assicurare la stessa soluzione per la TELEFONIA. Buon Lavoro.

Parliamone ;-)

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