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Roberto Gualtieri

Il Governo mette in campo 25 miliardi col decreto #CuraItalia. Un provvedimento che vale appunto 25 miliardi e ne mobilita 350; 3,5 miliardi vanno alla sanità con un finanziamento per il Sistema sanitario nazionale e la Protezione Civile; 10 miliardi serviranno per il sostegno all’occupazione, con l’allargamento a tutti i lavoratori della cassa integrazione e un bonus da 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomo.

Previsti 15 giorni di congedo parentale straordinario o un voucher baby sitter per le famiglie con bambini a casa fino a 12 anni. Viene decisa la sospensione delle rate di prestiti e mutui. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato un secondo decreto ad aprile.

«Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papa, ai giovani, che stanno facendo tutti grandi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei cittadini, la salute pubblica – ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del decreto – Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo fin dall’inizio e oggi (ieri, ndr) questa approvazione del dl lo dimostra. Con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani».

 

 

I fronti di intervento

Il decreto riguarda Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge). Interviene su quattro fronti principali: finanziamento e potenziamento del Sistema sanitario nazionale e della Protezione civile; sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Il sostegno ai lavoratori e alle famiglie

Il capitolo del sostegno ai lavoratori prevede che la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.

Viene riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato.

Gli interventi per le famiglie prevedono che a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. I numeri di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate.

Ci sono poi misure di sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, con una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza).

Il fisco

Sul fronte fisco, il decreto stabilisce la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Prevede poi la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).

Sono sospese fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate.

Il decreto prevede inoltre la sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. Capitolo premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Fra le altre misure contenute nel provvedimento, c’è la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.


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