Scatta l’obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti. È quanto rende noto Coldiretti nell’annunciare l’entrata in vigore, da domani, del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il Decreto reca la Disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Federconsumatori: “Urgente garantire l’applicazione della normativa Ue a tutela del consumatore”.

Si tratta di “una norma – commenta Coldiretti – per consentire di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia” che è “sostenuta dai consumatori che per l’84% ritengono fondamentale conoscere, oltre all’origine degli ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione, secondo la consultazione on line del Ministero delle Politiche Agricole”. Si legge nel decreto: “I prodotti  alimentari  preimballati  destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o  su un’etichetta ad esso apposta  l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di  confezionamento,  fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del  regolamento  (UE) n. 1169/2011”.

Arrivano anche sanzioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2.000 euro a 15.000 euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l’impresa disponga di più stabilimenti. Se l’operatore del settore alimentare dispone di più stabilimenti, è consentito – spiega la Coldiretti – indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale ma alla ristorazione collettiva (ristoranti, mense) o all’azienda che effettua un’altra fase di lavorazione, ci si può limitare a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali di accompagnamento.

L’obbligo era già sancito dalla legge italiane ma era stato abrogato dopo il riordino della normativa europea in tema di etichettatura alimentare. Il provvedimento vuole garantire una corretta informazione al consumatore e un’immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo.

“Naturalmente non possiamo che accogliere positivamente l’entrata in vigore di un ulteriore strumento di trasparenza, che si aggiunge all’obbligo di indicazione di origine già previsto per i prodotti lattiero caseari, pasta, riso e derivati del pomodoro, sughi e salse”, commenta Federconsumatori. I cittadini hanno diritto ad avere “informazioni complete ed esaustive”, prosegue l’associazione, che aggiunge: “Non ci stanchiamo di sottolineare l’importanza di interventi sul piano europeo, poiché l’applicazione della normativa comunitaria (che sulla carta avrebbe dovuto entrare in vigore già dalla fine del 2013) è ancora zoppicante. Ora, con l’avvio di una consultazione pubblica sulle modalità di indicazione dell’origine in etichetta, sembra che qualcosa si stia muovendo, ma è evidente che la strada da percorrere è ancora lunga: è urgente raggiungere un grado di omogeneizzazione a livello comunitario, per evitare che  gli Stati membri siano costretti a varare decreti ad hoc a tutela del consumatore per supplire alle lacune sul piano europeo”.

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