Prima casa, la guida del Notariato e dei Consumatori sulle agevolazioni fiscali
Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori hanno presentato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa
Oggi è stata presentata a Roma la diciannovesima guida realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei consumatori dal titolo “Agevolazioni fiscali prima casa – Istruzioni per l’uso”. Si tratta di un testo di supporto per i cittadini che intendono procedere con l’acquisto della prima casa, un momento tanto delicato, quanto incerto, considerati i dubbi che un investimento importante può suscitare.
Nel 2023, secondo i Dati Statistici Notarili, quasi il 50% degli acquisti è stato destinato a prime case, mentre la fascia d’età che si conferma la più interessata è quella compresa tra i 18 e i 35 anni, con una percentuale delle transazioni nel 2023 del 26% (comunque in calo rispetto all’anno 2022 quando ammontava al 28%). Un altro dato in discesa era quello relativo al credito d’imposta: la fascia d’età privilegiata per alienare la prima casa e sostituirla con un’altra prima casa è stata quella compresa tra i 36 e i 45 anni, ma se nel 2023 si è riscontrata una percentuale del 31%, nel 2021 questa ammontava al 35%.
Acquisto prima casa, quali sono le agevolazioni?
Quali sono le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa? Chi può richiederle? È necessario essere cittadini italiani? Questi e altri quesiti sono i più comuni, a cui i professionisti rispondono quotidianamente. È di primaria importanza, per esempio, comprendere quando è possibile avvalersi delle agevolazioni, quando si decade dall’agevolazione stessa o come si utilizza il credito di imposta.
La guida spiega, quindi, in cosa consistono i benefici “prima casa”. In caso di acquisto da impresa di costruzione, si paga l’IVA che passa da un’aliquota del 10% ad una del 4% del prezzo di acquisto, oltre all’imposta catastale e ipotecaria fissa pari a 200 euro ciascuna. Nel caso in cui l’acquisto avviene da un privato, invece, si paga l’imposta di registro che passa dal 9% al 2% del valore catastale del bene, oltre all’imposta catastale e ipotecaria fissa nella misura di 50 euro ciascuna.
Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze (quali, per esempio, box, cantine, posti auto), anche se acquistate separatamente.
Ci sono ovviamente dei requisiti da rispettare per potersi avvalere delle agevolazioni in questione e sono proprio questi a destare più dubbi tra i cittadini. La prima condizione di cui preoccuparsi riguarda l’abitazione stessa: è necessario che l’immobile rientri nella categoria catastale “non di lusso” (sono infatti esclusi dalla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali gli immobili classificati nelle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-ville, A/9-castelli e palazzi di pregio storico e artistico).
Le categorie ammissibili sono dunque A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, ma anche C/2, C/6 e C/7 (cantine, box e posti auto, tettoie), definite “pertinenze” in quanto destinate al servizio dell’abitazione principale, agevolabili limitatamente a una pertinenza per ogni categoria.
Gli altri requisiti richiesti riguardano l’acquirente. Quest’ultimo deve essere innanzitutto un privato e deve essere residente (o trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto) nel Comune in cui compra la prima casa. E non deve in alcun modo essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, di uso, usufrutto e abitazione, di un’altra casa che si trovi nel territorio del Comune in cui è sito l’immobile che si intende acquistare. È necessario anche che non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, con le agevolazioni “prima casa”.
Dopo quanti anni si può rivendere una prima casa?
Come spiegato dalla guida, qualora si dovesse vendere o donare un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa entro cinque anni dalla compravendita si decade dalle agevolazioni e si è tenuti a pagare la differenza di imposta pari al 7% (nel caso di acquisto soggetto a imposta di registro) o pari al 6% (nel caso di acquisto soggetto a IVA), oltre a una sanzione del 30% e agli interessi di mora, a meno che entro un anno dall’alienazione del primo immobile non si provveda a riacquistare un’altra prima casa.
Occorre fare attenzione – raccomanda la guida – perché la decadenza dalle agevolazioni fiscali avviene, tra l’altro, anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi.