Le emittenti televisive possono vietare la trasmissione via web dei loro programmi da parte di un’altra società. In alcuni casi, questo costituisce una comunicazione al pubblico delle opere e c’è bisogno dell’autorizzazione dell’autore di esse. E’ quanto afferma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza pubblicata oggi che interviene nella causa tra la TVC, una società inglese che offre servizi sul web, ed alcune televisioni commerciali britanniche.
Queste ultime si sono opposte al fatto che la TVC offra ai suoi utenti gratuitamente, in diretta sul web, alcuni programmi televisivi. Le uniche condizioni di accesso a questi servizi da parte degli utenti è il possesso di una valida licenza televisiva e la limitazione dell’utilizzo dei servizi della TVC al solo Regno Unito. Il sito Internet della TVC dispone di un sistema che verifica il luogo in cui si trova l’utente e può negare così l’accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte.
Ma questo non va a genio ad alcune televisioni che si sono rivolte alla Corte per violazione dei propri diritti d’autore sui loro programmi e film (violazione sia dalla normativa nazionale sia dalla direttiva 2001/29).
La Corte di Giustizia dell’UE ha precisato che, secondo la direttiva 2001/29, il diritto di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Quindi quando un’ opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni trasmissione o ritrasmissione di essa attraverso uno specifico mezzo tecnico deve essere autorizzata individualmente dal suo autore.
In questo caso, poi, la ritrasmissione delle opere via Internet riguarda l’insieme delle persone residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino di possedere una licenza televisiva. Dunque il numero di destinatari potenziali è considerevole (quindi inteso come “pubblico”). Di conseguenza, secondo la direttiva 2001/29 una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale, anche se i destinatari hanno una licenza e si trovano nell’area di ricezione di questa radiodiffusione televisiva terrestre, costituisce una “comunicazione al pubblico” e va autorizzata.


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