Corte Ue: bici ad assistenza elettrica non rientra nell’obbligo di assicurazione
Corte di giustizia della Ue: una bicicletta ad assistenza elettrica non rientra nell’obbligo di assicurazione degli autoveicoli perché non è azionata esclusivamente da una forza meccanica
Una bicicletta ad assistenza elettrica non rientra nell’obbligo di assicurazione degli autoveicoli perché non è azionata esclusivamente da una forza meccanica. È la pronuncia della Corte di giustizia della Ue, interrogata sulla nozione di “veicolo” e dunque sulla eventuale assicurazione di una bici elettrica.
Bici elettrica e assicurazione
Il caso viene dal Belgio ed è legato a un incidente mortale che aveva interessato un ciclista che circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica su una strada pubblica, investito, gravemente ferito e morto dopo qualche mese. Nel corso del procedimento giudiziario volto a stabilire un eventuale diritto al risarcimento, è sorta una controversia sulla qualificazione giuridica della bicicletta ad assistenza elettrica, ossia se essa debba essere considerata un «veicolo».
Nel caso di specie, il motore della bicicletta offriva unicamente pedalata assistita, anche utilizzando la funzione «turbo». Questa funzione poteva essere attivata solo dopo uso della forza muscolare (pedalando, camminando con la bicicletta o spingendola). La qualificazione giuridica della bicicletta è cruciale per stabilire se la vittima fosse conduttrice di un «autoveicolo» o se potesse aver diritto a un risarcimento automatico in quanto «utente debole della strada» conformemente al diritto belga.
La nozione di veicolo nella legislazione belga corrisponde a quella contenuta in una direttiva europea in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Da qui il caso è arrivato alla Corte di giustizia.
La pronuncia della Corte Ue
Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia constata anzitutto che la direttiva non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell’azionamento di un «veicolo» (Da rilevare che la definizione di veicolo sarà modificata dal 23 dicembre 2023. Una nuova definizione indicherà espressamente che un «veicolo» è «qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica», e aggiungerà precisazioni in merito a peso e velocità).
La direttiva, rileva la Corte, si riferisce all’«assicurazione degli autoveicoli», cosa che nel linguaggio corrente riguarda l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica. E ricorda che l’obiettivo della direttiva è quello di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli.
Questo obiettivo, spiega la Corte, “non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di «veicolo», ai sensi della direttiva”.
Per la Corte, mezzi non azionati esclusivamente da forza meccanica come una bici ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, “non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri” che corrono molto di più.