Diritti dei passeggeri, Antitrust multa Grimaldi per 1 milione di euro
Bonus al posto dei rimborsi, compensazioni che non comprendono l’intero prezzo del biglietto, riprogrammazione dell’orario di partenza per forti ritardi. L’Antitrust multa Grimaldi per il mancato rispetto dei diritti dei passeggeri
L’Antitrust multa Grimaldi Group per 1 milione di euro per il mancato rispetto dei diritti dei passeggeri in caso di ritardi.
Bonus per successivi viaggi al posto dei rimborsi, compensazioni che non comprendono l’intero prezzo del biglietto, riprogrammazione dell’orario di partenza nel caso di ritardi. Sono diversi i comportamenti che, secondo l’Antitrust, rappresentano una pratica commerciale scorretta che lede i diritti dei passeggeri.
Grimaldi e i diritti dei passeggeri
L’Autorità ha esaminato i comportamenti di Grimaldi Group, attiva nel trasporto via mare verso Sardegna e Sicilia, di fronte ai disagi che i viaggiatori vivono in caso di significativi ritardi in arrivo della nave del gruppo Grimaldi.
Dalle segnalazioni dei consumatori, trasmesse a gennaio 2020 dall’Autorità di regolazione dei trasporti, emerge che Grimaldi, nonostante la richiesta dei passeggeri di avere un risarcimento in denaro, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1177/2010, «normalmente riconosce un bonus da utilizzare per una successiva partenza e non un rimborso pecuniario, salvo il caso di reiterate istanze o a seguito dell’intervento di un legale».
Fra l’altro Grimaldi riconosce il bonus non come rimborso ma “quale gesto di attenzione alla clientela”. Inoltre non riconosce l’intero biglietto ma usa una clausola standard (“al netto di diritti fissi e pasti/servizi”) che riporta la compensazione solo al servizio passeggeri ed esclude le componenti che riguardano trasporto dell’auto, cabina, tasse e via dicendo.
«Risulta inoltre – prosegue l’Autorità nel provvedimento – che nei casi in cui un significativo ritardo si registri già alla partenza, Grimaldi proceda a riprogrammare l’orario di partenza e non riconosca ai consumatori alcuna compensazione in conseguenza dell’effettivo ritardo che si registra all’arrivo in quanto prende come riferimento l’orario di partenza “rischedulato”».
Insomma: la nave fa ritardo e quando i passeggeri sono già imbarcati la società riprogramma l’orario di partenza.
Antitrust: ostacoli ai diritti dei consumatori in caso di ritardo
Secondo l’Antitrust il comportamento di Grimaldi è riconducibile «a un’unica pratica commerciale ingannevole e aggressiva, volta a ostacolare il diritto dei consumatori a ricevere un ristoro in denaro in caso di ritardo in arrivo della nave oltre determinate soglie».
La riprogrammazione dell’orario
L’Autorità sanziona quindi tutta una serie di condotte.
Fra queste «la prassi di riprogrammare l’orario di partenza della nave in caso di significativi ritardi alla partenza e quindi di non riconoscere, consequenzialmente, il ritardo effettivo all’arrivo – in sede di risposta alle richieste di ristoro – appare posta in essere al precipuo scopo di escludere il riconoscimento del diritto al ristoro al passeggero in caso di ritardo in arrivo della nave».
Fra l’altro la riprogrammazione lede i diritti dei passeggeri perché avviene quando sono già imbarcati e non possono scegliere soluzioni alternative.
Il bonus
In caso di grave ritardo, prosegue l’Antitrust, Grimaldi riconosce solo un bonus. E per i consumatori che chiedono un rimborso in denaro, il bonus non è una misura sufficiente.
«Trattandosi di uno strumento da utilizzare per l’acquisto di un altro biglietto presso lo stesso vettore, costringe il consumatore ad effettuare un nuovo viaggio sempre con lo stesso operatore marittimo, limitando la libertà di scelta del consumatore nei successivi acquisti di viaggio. Si tratta inoltre di un bonus che potrebbe rimanere inutilizzato, ove il consumatore non intenda riprogrammare un altro viaggio».
Gesto di attenzione? No, diritto
C’è inoltre un profilo di scorrettezza c’è poi nel modo in cui viene calcolato l’importo da dare a titolo di rimborso, che non comprende l’intero prezzo del biglietto ma solo una parte dell’importo pagato dal consumatore.
E non è ancora finita. Risulta ingannevole anche la presentazione del bonus come “un gesto di attenzione commerciale” quando invece è un obbligo di legge. Da qui la sanzione da 1 milione di euro nei confronti di Grimaldi per una pratica scorretta durata dal 2017 al mese di agosto 2020, quando la società ha posto fine a questi comportamenti.