Diritto all’oblio oncologico, Garante Privacy: protezione e tutela per i pazienti guariti
Il Garante Privacy pubblica online le informazioni e i chiarimenti sull’oblio oncologico. L’obiettivo è prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche
Il diritto all’oblio oncologico è una tutela fondamentale introdotta dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, per garantire che le persone guarite da patologie oncologiche possano vivere senza il timore di discriminazioni a causa del loro passato clinico.
Questa normativa rappresenta un dato rilevante per il riconoscimento dei diritti delle persone che, dopo aver affrontato e superato una malattia oncologica, desiderano ricostruire la loro vita senza che il loro passato medico possa influenzare negativamente le loro opportunità.
Cosa prevede la legge?
La legge stabilisce che, decorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo di una patologia oncologica (ridotti a cinque se la malattia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età), e in assenza di episodi di recidiva, nessun ente bancario, assicurativo, datore di lavoro o autorità giudiziaria può richiedere informazioni su tali patologie. Questa protezione si estende anche alle coppie che intendono adottare un bambino, garantendo che il loro passato oncologico non possa influire sulla decisione del Tribunale per i minorenni.
Chi è incaricato di vigilare sull’applicazione della legge?
Il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) è l’autorità incaricata di vigilare sulla corretta applicazione della normativa sull’oblio oncologico. Il Garante ha infatti il compito di prevenire eventuali violazioni e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa tutela. In caso di infrazioni, può infliggere le sanzioni previste dal GDPR. Il Garante Privacy ha dunque realizzato una pagina informativa con tutte le informazioni rilevanti e le Faq sull’oblio oncologico.
Come ottenere il certificato di oblio oncologico?
Gli interessati possono richiedere il certificato di oblio oncologico presentando una domanda documentata presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o presso un medico del Servizio sanitario nazionale. La domanda può essere presentata dopo dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, o cinque anni se la malattia si è manifestata prima dei 21 anni. Il certificato dovrà contenere solo i dati anagrafici essenziali senza indicare la specifica patologia o i trattamenti effettuati (link: https://www.gpdp.it/web/guest/temi/sanita-e-ricerca-scientifica/oblio-oncologico ).
Implicazioni per banche, assicurazioni e datori di lavoro
Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro non possono richiedere informazioni su patologie oncologiche concluse oltre i termini stabiliti. Inoltre, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per determinare le condizioni contrattuali o influenzare decisioni lavorative.
Per quanto riguarda il lavoro, anche nella fase preassuntiva, non è possibile indagare su patologie oncologiche trascorse oltre i dieci anni (o cinque se la malattia si è manifestata prima dei 21 anni), se non con l’autorizzazione e la documentazione corretta.
La legge n. 193 del 7 dicembre 2023 sul diritto all’oblio oncologico tutela la dignità e dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche. Garantisce che il loro passato medico non possa più essere un ostacolo nelle varie sfere della vita quotidiana, proteggendole da discriminazioni e assicurando che possano ricominciare senza pregiudizi.