Diritto di accesso ai dati personali, Corte Ue: è consegna di una riproduzione fedele e intelligibile (Foto di Tumisu da Pixabay)
Diritto di accesso ai dati personali, Corte Ue: è consegna di una riproduzione fedele e intelligibile
La Corte di Giustizia della Ue chiarisce il diritto di accesso ai dati personali previsto dal Regolamento generale sulla protezione dati. Questo implica la consegna di una “riproduzione fedele e intellegibile” dell’insieme dei dati, compresi la copia di estratti di documenti e di banche dati
“Il diritto di ottenere una «copia» dei dati personali implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto implica quello di ottenere copia di estratti di documenti o anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti detti dati, se ciò è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli dal RGPD”.
Così la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito la portata del diritto d’accesso ai dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).
Diritto di accesso ai dati, il caso
Il caso austriaco da cui scaturisce la pronuncia riguarda i dati di un cittadino, trattati e comunicati da CRIF, agenzia di consulenza commerciale che fornisce, su richiesta dei propri clienti, informazioni sulla solvibilità di terzi. L’agenzia ha trattato i dati di un privato che le ha chiesto, sulla base del regolamento europeo, di avere accesso ai dati personali che lo riguardavano. Inoltre, il cittadino ha chiesto la fornitura di una copia dei documenti, ossia i messaggi di posta elettronica e gli estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, i suoi dati, «in un usuale formato tecnico».
La CRIF ha trasmesso nel procedimento principale, in forma sintetica, l’elenco dei dati personali trattati. Ma ritenendo di dover ricevere una copia di tutti i documenti contenenti i suoi dati, quali i messaggi di posta elettronica e gli estratti di banche dati, il ricorrente ha presentato un reclamo all’autorità austriaca garante della protezione dei dati. L’autorità ha respinto il reclamo. Di conseguenza la Corte amministrativa federale, investita di un ricorso, si è interrogata sulla portata dell’obbligo (previsto dall’art 15 del RGPD Ue) di fornire all’interessato una «copia» dei suoi dati personali oggetto di trattamento. L’obbligo si limita a una tabella sintetica oppure implica anche la trasmissione di estratti di documenti o anche di documenti interi, nonché di estratti di banche dati?
Diritto di accesso ai dati, la sentenza della Corte
La Corte Ue ha dunque chiarito la portata del diritto di accesso ai dati.
Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una «copia» dei dati personali oggetto di trattamento, spiega, “implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli dal RGPD, fermo restando che occorre tener conto, in proposito, dei diritti e delle libertà altrui”.
Analizzando la disposizione del regolamento chiamata in causa, la Corte considera che questa “conferisce all’interessato il diritto di ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come trattamento effettuato dal titolare di tale trattamento”.
La Corte precisa poi che “il termine «copia» non si riferisce a un documento in quanto tale, ma ai dati personali che esso contiene e che devono essere completi. La copia deve quindi contenere tutti i dati personali oggetto di trattamento”.
Il diritto di accesso previsto dall’articolo 15 “deve consentire all’interessato di verificare che i dati personali che lo riguardano siano corretti e trattati in modo lecito”.
Inoltre, secondo la Corte, dal Regolamento “risulta che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni previste, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, e che le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, a meno che non sia l’interessato a chiedere che esse siano fornite oralmente. Ne consegue che la copia dei dati personali oggetto di trattamento, che il titolare del trattamento è tenuto a fornire, deve presentare tutte le caratteristiche che consentano all’interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti a norma del RGPD e, pertanto, deve riprodurre integralmente e fedelmente tali dati”. Di conseguenza, prosegue la Corte, “per garantire che le informazioni così fornite siano facilmente comprensibili, la riproduzione di estratti di documenti o anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, i dati personali oggetto di trattamento può rivelarsi indispensabile”.
Se c’è conflitto fra il diritto di accesso ai dati e i diritti e libertà altrui, bisogna effettuare un bilanciamento: “Ove possibile, si devono scegliere modalità di comunicazione di dati personali che non ledano i diritti o le libertà altrui, tenendo conto del fatto che tali considerazioni non devono condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni”.

