Come fare per... evitare di ricevere telefonate indesiderate
Come fare per… evitare di ricevere telefonate indesiderate
Per evitare di ricevere telefonate indesiderate, a scopo promozionale o commerciale, puoi iscriverti al Registro delle Opposizioni. Ecco come
Con il Registro delle Opposizioni “è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea”. Si ricorda, però, che “l’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679“.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, inoltre, la riforma del Registro delle Opposizioni, che ne estenderà l’applicazione anche ai cellulari, permettendo “l’iscrizione al servizio delle utenze mobili e fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici”.
L’iscrizione al nuovo strumento, dunque, garantirà “la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali, con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell’ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi”.
Come iscriversi al Registro delle Opposizioni?
“L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro modalità: web (compilazione di un modulo elettronico), telefono (chiamata al numero verde RPO) email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo), raccomandata. L’operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare con il RPO le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito”.
Si ricorda, infatti, che la violazione del diritto di opposizione degli utenti è punita con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o – per le imprese – fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.

