Oblio oncologico, l'Ivass chiede alle compagnie di aggiornare la normativa (Foto Pixabay)
Oblio oncologico, Ivass: assicurazioni devono aggiornare i contratti
Chi è guarito da un tumore non è tenuto a dare informazioni né subire visite mediche per la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi. L’Ivass chiede alle compagnie di aggiornare la normativa contrattuale e riconoscere l’oblio oncologico
Le assicurazioni dovranno aggiornare la normativa contrattuale e riconoscere l’oblio oncologico. Chi è guarito non è tenuto a fornire informazioni né subire visite mediche legate alla patologia pregressa per la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi. E le compagnie assicurative non possono usare le informazioni su pregresse malattie oncologiche per determinare le condizioni contrattuali. Prevista anche la cancellazione dei dati già posseduti, entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico.
Tutelare le persone guarite, polizze senza discriminazioni
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha emanato il Provvedimento di attuazione della Legge sul diritto all’oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023, n. 193).
“La Legge – spiega l’Ivass – è un atto di grande civiltà e senso etico che ha l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari”.
Con il provvedimento emanato oggi l’Ivass “rafforza la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando che chi ha superato una malattia oncologica possa accedere alle polizze senza discriminazioni”.
La legge sull’oblio oncologico ha introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di:
- richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia;
- utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.
Gli aggiornamenti nella documentazione precontrattuale
Il provvedimento dell’Ivass chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale prevedendo il diritto all’oblio oncologico (sono esclusi i prodotti R.C. auto, per i quali il dato sanitario riguardante la malattia oncologica risulta irrilevante).
Nei Moduli unici precontrattuali (MUP) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, in cui si chiarisce che le persone guarite da più di dieci anni, 5 anni per i minori di 21 anni oppure nel termine più breve previsto per specifiche casistiche, non sono tenute a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) su tali pregresse patologie.
Imprese e distributori non possono raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, né utilizzarle per determinare condizioni contrattuali o valutare il rischio: è il divieto di acquisizione e utilizzo di dati sanitari. Sono inoltre obbligati a eliminare quelle già possedute, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio oncologico (cancellazione dei dati).
Le compagnie dovranno adeguarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. L’Ivass vigilerà sulla trasparenza delle imprese. Per le controversie in tema di oblio oncologico è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo.

