Avvocato Ue: i tapas bar Champanillo non dovrebbero chiamarsi così
Per l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue i prodotti DOP sono tutelati contro tutte le forme di parassitismo commerciale. Quindi la Dop Champagne andrebbe tutelata dall’evocazione del nome da parte dei tapas bar Champanillo
I tapas bar Champanillo non dovrebbero chiamarsi così. Secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia della Ue, i prodotti Dop sono tutelati contro tutte le forme di parassitismo commerciale. Quindi andrebbe tutelata la Dop Champagne dall’evocazione del nome fatta dai tapas bar Champanillo. Anche se nel primo caso si tratta di vini e nel secondo di locali di ristorazione.
Secondo l’avvocato si ha parassitismo commerciale quando un elemento evocativo, come un nome, relativo a prodotti o servizi, induce il consumatore ad avere in mente come immagine di riferimento un prodotto coperto da Dop.
Champagne vs Champanillo, il caso
La questione è stata sollevata dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo che cura gli interessi dei produttori di champagne, che si è rivolto alle giurisdizioni spagnole per impedire l’utilizzazione della parola «Champanillo» che contraddistingue alcuni tapas bar della Catalogna.
Il caso è arrivato alla Corte di giustizia, chiamata a interpretare il diritto europeo sulla tutela dei prodotti coperti da denominazione di origine protetta, Dop, quale la denominazione «Champagne», in una situazione in cui il termine in conflitto, Champanillo, è usato per indicare non un prodotto ma dei servizi.
C’è da dire che la Corte non ha ancora deciso, perché l’avvocato generale propone alla Corte una soluzione giuridica ma non vincolano la Corte stessa, che dovrà ora deliberare.
L’interpretazione dell’avvocato generale
L’avvocato generale Giovanni Pitruzzella «propone alla Corte di dichiarare che il diritto dell’Unione tutela i prodotti DOP contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti o servizi».
Per l’avvocato generale, la Dop «Champagne» e il nome Champanillo «presentano indubbiamente un certo grado di somiglianza visiva e fonetica, in particolare se si tiene conto del fatto che «Champán» è la traduzione in spagnolo della Dop in questione».
Champanillo non rappresenta “uso” della Dop Champagne perché c’è il suffisso “illo” che distingue la parola dal punto di vista visivo e fonetico.
Allo stesso tempo, aggiunge l’avvocato, «il regolamento vieta non solo l’uso indebito di una Dop ma anche, più in generale, ogni pratica, attinente a prodotti o a servizi, diretta a sfruttare in modo parassitario la reputazione di una Dop tramite un’associazione mentale con essa. In particolare, il regolamento vieta l’evocazione indebita della Dop».
Evocazione della Dop?
Quello che conta per stabilire se ci sia l’evocazione di una Dop è «il fatto che il consumatore europeo mediamente avveduto sia indotto ad effettuare un’associazione mentale tra l’elemento controverso riferito al prodotto o al servizio in causa, da un lato, e il prodotto Dop, dall’altro».
È il giudice nazionale che deve valutare se il nome controverso, in questo caso Champanillo, riferito a un servizio di ristorazione, sia tale da richiamare al consumatore come immagine di riferimento la merce protetta dalla DOP, quindi lo champagne.
Champanillo, le circostanze da valutare
Fra le circostanze da valutare c’è la presenza o l’assenza d’identità o di comparabilità tra il prodotto Dop e il prodotto o il servizio in causa. Nel caso in questione, l’avvocato generale in pratica contesta la parziale somiglianza fra parole e suoni, nonché l’insegna dei tapas bar Champanillo con l’immagine di due bicchieri che si toccano in un brindisi.
Secondo l’avvocato, la Corte dovrebbe invitare il giudice nazionale a tener conto «oltre che della citata parziale somiglianza visiva e fonetica, anche della forte somiglianza concettuale tra la DOP «Champagne» e la parola «Champanillo» (letteralmente, «piccolo champagne»). Se, poi, il giudice nazionale dovesse accertare che i «tapas bar» individuati dal termine «Champanillo» sono collegati alla distribuzione di champagne o di prodotti identici o comparabili, egli avrebbe un argomento ulteriore per ritenere che la parola «Champanillo» costituisca evocazione indebita della DOP ai sensi del regolamento».
Nello stesso senso andrebbe anche il fatto che insegne e immagini pubblicitari del tapas bar uniscono la parola Champanillo «all’immagine di due bicchieri a forma di coppa che si incrociano rappresentando l’atto di un brindisi».
Per l’avvocato generale, infine, la tutela della DOP «non presuppone necessariamente una concorrenza sleale».