Riscaldamenti, firmato il decreto Mite: 1° C in meno, esentati ospedali e asili (foto pixabay)
Riscaldamenti, firmato il decreto Mite: 1° C in meno, esentati ospedali e asili
Il Mite ha firmato il decreto con nuovi limiti e orari per i riscaldamenti del prossimo inverno
I riscaldamenti saranno accesi un’ora in meno al giorno, con valori di temperatura ridotti di 1° C, e l’accensione dei termosifoni sarà accorciata di 15 giorni durante l’inverno – il periodo di accensione inizierà 8 giorni dopo e finirà 7 giorni prima. Le date variano a seconda delle zone climatiche. Ci saranno delle esenzioni. E i comuni potranno autorizzare i riscaldamenti in caso di clima particolarmente freddo.
Queste le indicazioni generali per i riscaldamenti del prossimo inverno, secondo il decreto firmato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il decreto definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

I riscaldamenti nell’inverno 2022
Quali sono dunque le indicazioni di base per i riscaldamenti?
Il periodo di accensione degli impianti, spiega il Mite in una nota, è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
“In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Ci sono delle esenzioni a queste limitazioni sui riscaldamenti, che “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.

